La pesca sportiva in mare in Italia poggia ancora su un regolamento del 1968, il D.P.R. 1639, ritoccato decine di volte da allora. È lì dentro che stanno gli articoli che ti riguardano davvero: quali attrezzi puoi usare, quanto puoi tenere, a che distanza da riva puoi scendere col fucile.

Sopra ci sono poi il decreto legislativo 4 del 2012 per l'impianto generale e le sanzioni, i regolamenti europei per le specie sensibili, e — sempre, e spesso in modo decisivo — le ordinanze locali. Questa è la sintesi ragionata, con gli articoli citati per numero così puoi controllare da solo.

Chi può pescare e con cosa

Nessuna licenza a pagamento e nessun esame: la pesca sportiva in mare è libera. Ma gli attrezzi non lo sono. L'articolo 138 elenca quelli ammessi e non è una lista aperta: coppo o bilancia, giacchio, lenze fisse come le canne, correntine, lenze a traino e filaccioni, fucile subacqueo, fiocina a mano, parangali fissi o derivanti, nasse. Quello che non è nell'elenco non si usa.

L'articolo 140 mette i tetti, e sono quelli che in banchina si sbagliano più spesso: al massimo cinque canne per pescatore, e non più di duecento ami complessivi sui parangali. Sulle lenze fisse il limite è di tre ami per canna, sulle correntine sei. E c'è un vincolo che quasi nessuno conosce: per la pesca sportiva si possono impiegare soltanto unità da diporto.

I documenti che ti servono addosso

I documenti del pescatore ricreativo in mare

Serve la comunicazione al ministero, si fa online sul portale SIAN, è gratuita e il rilascio è immediato. L'attestato che ne esce vale come tesserino di pesca sportiva e ricreativa. Si accede con SPID, CIE o carta nazionale dei servizi, e c'è un canale separato per chi un'identità digitale italiana non ce l'ha.

Attenzione a una cosa che continua a girare sbagliata: la comunicazione nacque triennale nel 2010, ma dal 2023 va rinnovata ogni anno. Se qualcuno ti dice che vale tre anni, sta citando una norma superata.

Poi c'è la novità del 2026, che tocca proprio i sub e chi esce in barca. L'Italia ha recepito il sistema elettronico europeo di registrazione delle catture ricreative, e da maggio chi ha più di sedici anni e pesca in apnea o da un'unità da diporto deve registrarsi anche sull'app RecFishing. Tre precisazioni che evitano panico inutile:

  • chi pesca da terra, a piedi, è escluso dall'obbligo;
  • l'app non sostituisce la comunicazione al ministero, si aggiunge;
  • la dichiarazione delle catture in app riguarda quattro specie soltanto — tonno rosso, pesce spada, alalunga e lampuga — e va fatta prima del rientro in porto e comunque entro le 23:59 del giorno di cattura.

Fino al 31 dicembre 2026 vale inoltre una fase transitoria che sospende l'obbligo di aprire l'app a ogni sessione di pesca.

I limiti fondamentali

Il tetto giornaliero lo fissa l'articolo 142: cinque chili complessivi al giorno per pescatore. Ha due pieghe che vale la pena conoscere.

  • Il pesce singolo: se prendi un solo esemplare che da solo supera i cinque chili, sei comunque in regola. La norma lo dice espressamente.
  • La cernia ha un limite suo: un solo esemplare al giorno, di qualunque specie di cernia, indipendentemente dal peso.
  • La vendita è vietata sempre: l'articolo 7 definisce la pesca sportiva come attività a scopo ricreativo o agonistico e ne vieta vendita e commercio sotto qualsiasi forma. Vale anche per il pescato in gara, e vale anche se lo regali a un ristoratore.

Le distanze della subacquea, e perché quella locale vince

Le distanze minime della pesca in apnea dalla riva

La pesca subacquea è consentita soltanto in apnea, senza apparecchi ausiliari di respirazione. Un dettaglio che salva dalle multe: sullo stesso mezzo nautico puoi trasportare insieme fucili e un autorespiratore con una sola bombola non superiore a dieci litri, purché non lo usi per pescare. Averlo a bordo non è illecito; usarlo sì.

L'articolo 129 fissa i divieti, e sono cinque:

  • entro 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
  • entro 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta dei professionisti;
  • entro 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
  • nelle zone di regolare transito navale in entrata e uscita dai porti, che vengono determinate localmente;
  • dal tramonto al sorgere del sole, e comunque con fonti luminose diverse dalla torcia.

Sulla segnalazione l'articolo 130 è preciso: galleggiante con bandiera rossa a striscia diagonale bianca, visibile a trecento metri, issata sul mezzo nautico se ce l'hai, e tu devi restare entro cinquanta metri dal segnale. Vietato anche attraversare le zone dei bagnanti con l'arma carica.

Ed ecco il punto che manda più gente nei guai. I 500 metri sono la regola nazionale, ma le ordinanze balneari delle Capitanerie e delle Regioni ci derogano di continuo: su costa a picco, dove i bagnanti non ci sono, è comune trovare 100 o 200 metri, e da qualche parte si può scendere praticamente a ridosso della roccia. Esiste anche il caso opposto, con distanze intermedie fissate a 300 metri. Morale: la distanza valida è quella dell'ordinanza del tuo tratto di costa, non quella che hai letto su un forum. Cercala prima di scendere, si trova sul sito della Capitaneria competente.

Specie con regole speciali

Il pesce spada è quello con l'impianto più strutturato, e conviene conoscerlo per intero. Serve un nulla osta specifico rilasciato dall'Autorità marittima, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e rinnovabile, oltre al tesserino ordinario. C'è un fermo annuale dal 1° gennaio al 31 marzo, in cui non si può catturare, tenere a bordo, trasbordare né sbarcare alcun esemplare. La taglia minima è di 100 centimetri alla forca, misurati dalla mandibola inferiore, che corrispondono a circa 11,4 chili di peso vivo. E si può prendere un solo esemplare per uscita al giorno, unicamente con lenza a canna.

Il tonno rosso ha un impianto parallelo: autorizzazione rilasciata all'imbarcazione, finestra dal 16 giugno al 14 ottobre per il trattenimento, taglia minima di 30 chili oppure 115 centimetri, un esemplare per barca al giorno, catch and release consentito tutto l'anno.

Sui ricci di mare la vicenda è istruttiva perché chiarisce chi comanda. La Puglia ha istituito con legge regionale del 2023 un divieto triennale di raccolta nelle proprie acque; il Governo l'ha impugnata sostenendo che l'ambiente è competenza esclusiva dello Stato, e la Corte Costituzionale nel 2024 ha dichiarato la questione non fondata. Tradotto: i fermi regionali su queste specie sono legittimi e ti vincolano. Datteri di mare e oloturie restano fuori discussione, la raccolta è vietata.

Controlli e sanzioni

Il controllo in banchina della Capitaneria

I controlli spettano alle Capitanerie di porto e agli organi di polizia, e il sequestro di pescato e attrezzi accompagna quasi sempre la contestazione.

Sul superamento del tetto giornaliero le sanzioni sono a scaglioni crescenti: da 500 a 3.000 euro fino a dieci chili, da 2.000 a 12.000 euro fra i dieci e i cinquanta, e si arriva a cifre a cinque zeri oltre i cinquanta chili. Per le specie soggette a piano di ricostituzione, come il tonno rosso, l'importo aumenta di un terzo. La vendita del pescato ricreativo sta su una fascia sua, che parte da qualche migliaio di euro. Chi affida un fucile subacqueo a un minore di sedici anni rischia anch'esso una sanzione pecuniaria.

Qui però devo essere onesto su una cosa, perché è il genere di dettaglio che rende vecchio un articolo senza che nessuno se ne accorga. Nel 2026 è entrata in vigore una legge che riordina proprio il regime sanzionatorio della pesca marittima, riscrivendo parti del decreto legislativo del 2012. Gli scaglioni qui sopra vengono dall'impianto consolidato del 2016 e servono a darti l'ordine di grandezza, non la cifra esatta da opporre a un verbale. Se ti serve l'importo preciso — perché lo stai contestando, o perché ci devi mettere una firma — fattelo confermare sul testo vigente o da chi lo consulta per mestiere.

Per tutto il resto la sostanza non cambia: chi rispetta misure, tetti e distanze, e tiene i documenti in ordine, non ha nulla da temere. La pesca sportiva in mare in Italia resta libera, e costa zero.